Art. 6.

      1. All'articolo 392 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis, le parole: «Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale» sono soppresse;

          b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

      «1-ter. Si procede sempre con incidente probatorio all'esame di persona minore degli anni sedici vittima del reato».

      2. Al comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale, le parole: «Nel caso di indagini che riguardano le ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale,» sono soppresse.